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Opere edili sequestrate a Bucine. Il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso contro il provvedimento

Il Tribunale del Riesame di Arezzo ha rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo di opere edili abusive, illecitamente sanate, nel comune di Bucine. Il provvedimento, disposto dal GIP, riguarda un complesso di opere edili realizzate sul territorio valdambrino, per le quali il GIP di Arezzo, lo scorso 26 gennaio, aveva disposto il sequestro preventivo, avendone riconosciuta illegittima la sanatoria adottata dal Comune. Si tratta di un’ampia recinzione metallica costruita in un’area boschiva per realizzare un recinto faunistico, che aveva richiesto la contestuale apertura di nuovi tratti di strade. In base agli accertamenti, per questi lavori non era stato stato acquisito il permesso a costruire e l’autorizzazione paesaggistica necessaria per interventi in una zona soggetta a quel vincolo.
Le costruzioni erano state però sanate dal Comune, equiparando gli interventi a manutenzioni ordinarie ed apertura di piste forestali temporanee ai sensi del Regolamento forestale della Toscana. Secondo gli accertamenti della polizia giudiziaria dei Carabinieri forestali della Procura e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Arezzo, e in base ad apposita perizia tecnica di un geologo, intervenuto quale ausiliario della stessa polizia giudiziaria, era emerso invece come la recinzione, per tipologia e modalità costruttive, costituisse un’opera di elevato impatto e tale da modificare l’assetto urbanistico/edilizio e paesaggistico dei luoghi, rientrando nel novero degli interventi di nuova costruzione che impone l’adozione del permesso a costruire del Comune.
Il GIP aveva emesso quindi un’ordinanza di sequestro preventivo, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, eseguita dai Carabinieri forestali. La proprietà chiamata in causa aveva allora presentato il 16 febbraio istanza di riesame al Tribunale di Arezzo, eccependo sia sulla forma, sia sulla sostanza della decisione del GIP. Con la camera di consiglio del 28 febbraio scorso tuttavia, il collegio di giudici riuniti in funzione di riesame ha rigettato il ricorso, riconoscendo sia la conformità dell’azione del GIP, sia la sussistenza del fumus delicti che aveva giustificato la misura cautelare reale eseguita. La decisione del Tribunale del Riesame ha quindi confermato l’impianto accusatorio.

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